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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”   Data : 02/05/2018
Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”
Il DM 19.4.2018, in attuazione dell'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2018, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
L'aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.
Nello specifico, per tali immobili la base imponibile va determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi il relativo coefficiente di aggiornamento. Per l'anno 2018, va applicato il coefficiente 1,01.
Fonte: art. 1 DM 19.4.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Nuovi coefficienti 2018 per i fabbricati del gruppo catastale D" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego