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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”   Data : 02/05/2018
Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”
Il DM 19.4.2018, in attuazione dell'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2018, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
L'aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.
Nello specifico, per tali immobili la base imponibile va determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi il relativo coefficiente di aggiornamento. Per l'anno 2018, va applicato il coefficiente 1,01.
Fonte: art. 1 DM 19.4.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Nuovi coefficienti 2018 per i fabbricati del gruppo catastale D" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego