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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale   Data : 03/05/2018
Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale
A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono (art. 54 co. 5 del TUIR, modificato dall'art. 8 co. 1 della L. 81/2017, c.d. "Jobs Act autonomi"):
- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
In sede di compilazione del modello REDDITI PF 2018, tali oneri vanno indicati per il loro intero ammontare nella colonna 2 ("Spese addebitate analiticamente al committente") del rigo RE15, di nuova istituzione.
Fino al 2016, invece, ove le spese di vitto e alloggio fossero state sostenute dall'artista o dal professionista e addebitate analiticamente in fattura al committente:
- tali oneri sarebbero stati deducibili entro i predetti limiti;
- il rimborso avrebbe concorso integralmente alla formazione del reddito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Vitto e alloggio interamente deducibili se rimborsati dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego