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19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego
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22/05/2015 Studi di settore - Correttivi anticrisi S.M.Perego
22/05/2015 Terreni montani esenti da IMU S.M.Perego
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01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

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Titolo: Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale   Data : 03/05/2018
Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale
A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono (art. 54 co. 5 del TUIR, modificato dall'art. 8 co. 1 della L. 81/2017, c.d. "Jobs Act autonomi"):
- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
In sede di compilazione del modello REDDITI PF 2018, tali oneri vanno indicati per il loro intero ammontare nella colonna 2 ("Spese addebitate analiticamente al committente") del rigo RE15, di nuova istituzione.
Fino al 2016, invece, ove le spese di vitto e alloggio fossero state sostenute dall'artista o dal professionista e addebitate analiticamente in fattura al committente:
- tali oneri sarebbero stati deducibili entro i predetti limiti;
- il rimborso avrebbe concorso integralmente alla formazione del reddito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Vitto e alloggio interamente deducibili se rimborsati dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego