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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
04/12/2015 Il Liechtenstein abolisce il segreto bancario S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

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Titolo: Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale   Data : 03/05/2018
Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale
A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono (art. 54 co. 5 del TUIR, modificato dall'art. 8 co. 1 della L. 81/2017, c.d. "Jobs Act autonomi"):
- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
In sede di compilazione del modello REDDITI PF 2018, tali oneri vanno indicati per il loro intero ammontare nella colonna 2 ("Spese addebitate analiticamente al committente") del rigo RE15, di nuova istituzione.
Fino al 2016, invece, ove le spese di vitto e alloggio fossero state sostenute dall'artista o dal professionista e addebitate analiticamente in fattura al committente:
- tali oneri sarebbero stati deducibili entro i predetti limiti;
- il rimborso avrebbe concorso integralmente alla formazione del reddito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Vitto e alloggio interamente deducibili se rimborsati dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego