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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
09/12/2015 Al via i bilanci semplificati per le PMI S.M.Perego
06/03/2017 Al via i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego

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Titolo: La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti   Data : 03/05/2018
La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito l'obbligo, a decorrere dall'1.7.2018, di emissione della fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.
Le modalità tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono state fissate con provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
Nelle motivazioni allegate al provvedimento emerge che sarà reso disponibile un servizio web per la generazione di un QR-code che potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo - se dotato di apposita strumentazione - di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario.
Si ipotizza che i distributori di carburante, a decorrere dall'1.7.2018, siano in grado di dare lettura al QR-code, consentendo l'immediata emissione della fattura elettronica.
La ricezione della fattura elettronica, da parte dell'acquirente, costituisce elemento essenziale ai fini della detrazione (in misura parziale) dell'IVA. L'esercizio del diritto alla detrazione è, infatti, subordinato al possesso di una valida fattura di acquisto da parte del cessionario (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Inoltre, Tenuto conto di quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, la trasmissione e l'indirizzamento della fattura elettronica sono momenti da tenere distinti che impongono all'emittente e al destinatario di effettuare delle scelte. In particolare:
- la trasmissione del file generato al Sistema di interscambio può avvenire, alternativamente e senza necessità di un preventivo accreditamento, mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC), una procedura web, un'applicazione utilizzabile dai dispositivi mobili ovvero un software da installare sul PC; l'accreditamento è richiesto, invece, per l'utilizzo di un sistema di cooperazione applicativa (Sdicoop) o di sistemi di trasmissione dati fra terminali remoti basati sul protocollo FTP;
- il canale di indirizzamento della fattura individuato dal Sistema di interscambio è diverso a seconda che il ricevente abbia indicato o meno le modalità con le quali intende ricevere i documenti e sia un consumatore finale oppure un contribuente il quale adotta il regime di vantaggio, forfetario o dei produttori agricoli.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 8 - Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Fattura elettronica necessaria per la detrazione IVA sui carburanti" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego