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07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
16/02/2017 Dal 20 febbraio le domande per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego

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Titolo: La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti   Data : 03/05/2018
La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito l'obbligo, a decorrere dall'1.7.2018, di emissione della fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.
Le modalità tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono state fissate con provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
Nelle motivazioni allegate al provvedimento emerge che sarà reso disponibile un servizio web per la generazione di un QR-code che potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo - se dotato di apposita strumentazione - di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario.
Si ipotizza che i distributori di carburante, a decorrere dall'1.7.2018, siano in grado di dare lettura al QR-code, consentendo l'immediata emissione della fattura elettronica.
La ricezione della fattura elettronica, da parte dell'acquirente, costituisce elemento essenziale ai fini della detrazione (in misura parziale) dell'IVA. L'esercizio del diritto alla detrazione è, infatti, subordinato al possesso di una valida fattura di acquisto da parte del cessionario (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Inoltre, Tenuto conto di quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, la trasmissione e l'indirizzamento della fattura elettronica sono momenti da tenere distinti che impongono all'emittente e al destinatario di effettuare delle scelte. In particolare:
- la trasmissione del file generato al Sistema di interscambio può avvenire, alternativamente e senza necessità di un preventivo accreditamento, mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC), una procedura web, un'applicazione utilizzabile dai dispositivi mobili ovvero un software da installare sul PC; l'accreditamento è richiesto, invece, per l'utilizzo di un sistema di cooperazione applicativa (Sdicoop) o di sistemi di trasmissione dati fra terminali remoti basati sul protocollo FTP;
- il canale di indirizzamento della fattura individuato dal Sistema di interscambio è diverso a seconda che il ricevente abbia indicato o meno le modalità con le quali intende ricevere i documenti e sia un consumatore finale oppure un contribuente il quale adotta il regime di vantaggio, forfetario o dei produttori agricoli.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 8 - Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Fattura elettronica necessaria per la detrazione IVA sui carburanti" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego