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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

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Titolo: La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti   Data : 03/05/2018
La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito l'obbligo, a decorrere dall'1.7.2018, di emissione della fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.
Le modalità tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono state fissate con provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
Nelle motivazioni allegate al provvedimento emerge che sarà reso disponibile un servizio web per la generazione di un QR-code che potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo - se dotato di apposita strumentazione - di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario.
Si ipotizza che i distributori di carburante, a decorrere dall'1.7.2018, siano in grado di dare lettura al QR-code, consentendo l'immediata emissione della fattura elettronica.
La ricezione della fattura elettronica, da parte dell'acquirente, costituisce elemento essenziale ai fini della detrazione (in misura parziale) dell'IVA. L'esercizio del diritto alla detrazione è, infatti, subordinato al possesso di una valida fattura di acquisto da parte del cessionario (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Inoltre, Tenuto conto di quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, la trasmissione e l'indirizzamento della fattura elettronica sono momenti da tenere distinti che impongono all'emittente e al destinatario di effettuare delle scelte. In particolare:
- la trasmissione del file generato al Sistema di interscambio può avvenire, alternativamente e senza necessità di un preventivo accreditamento, mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC), una procedura web, un'applicazione utilizzabile dai dispositivi mobili ovvero un software da installare sul PC; l'accreditamento è richiesto, invece, per l'utilizzo di un sistema di cooperazione applicativa (Sdicoop) o di sistemi di trasmissione dati fra terminali remoti basati sul protocollo FTP;
- il canale di indirizzamento della fattura individuato dal Sistema di interscambio è diverso a seconda che il ricevente abbia indicato o meno le modalità con le quali intende ricevere i documenti e sia un consumatore finale oppure un contribuente il quale adotta il regime di vantaggio, forfetario o dei produttori agricoli.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 8 - Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Fattura elettronica necessaria per la detrazione IVA sui carburanti" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego