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06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego

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Titolo: La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti   Data : 03/05/2018
La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito l'obbligo, a decorrere dall'1.7.2018, di emissione della fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.
Le modalità tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono state fissate con provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.
Nelle motivazioni allegate al provvedimento emerge che sarà reso disponibile un servizio web per la generazione di un QR-code che potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo - se dotato di apposita strumentazione - di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario.
Si ipotizza che i distributori di carburante, a decorrere dall'1.7.2018, siano in grado di dare lettura al QR-code, consentendo l'immediata emissione della fattura elettronica.
La ricezione della fattura elettronica, da parte dell'acquirente, costituisce elemento essenziale ai fini della detrazione (in misura parziale) dell'IVA. L'esercizio del diritto alla detrazione è, infatti, subordinato al possesso di una valida fattura di acquisto da parte del cessionario (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Inoltre, Tenuto conto di quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, la trasmissione e l'indirizzamento della fattura elettronica sono momenti da tenere distinti che impongono all'emittente e al destinatario di effettuare delle scelte. In particolare:
- la trasmissione del file generato al Sistema di interscambio può avvenire, alternativamente e senza necessità di un preventivo accreditamento, mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC), una procedura web, un'applicazione utilizzabile dai dispositivi mobili ovvero un software da installare sul PC; l'accreditamento è richiesto, invece, per l'utilizzo di un sistema di cooperazione applicativa (Sdicoop) o di sistemi di trasmissione dati fra terminali remoti basati sul protocollo FTP;
- il canale di indirizzamento della fattura individuato dal Sistema di interscambio è diverso a seconda che il ricevente abbia indicato o meno le modalità con le quali intende ricevere i documenti e sia un consumatore finale oppure un contribuente il quale adotta il regime di vantaggio, forfetario o dei produttori agricoli.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 8 - Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018 n. 1 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Fattura elettronica necessaria per la detrazione IVA sui carburanti" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego