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23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
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11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
20/05/2011 La detraibilità dei dispositivi medici - il nostro articolo per ItaliaOggi news S.M.Perego
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21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego

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Titolo: Nuova circolare sullo split payment   Data : 09/05/2018
Nuova circolare sullo split payment
La circ. Agenzia delle Entrate 7.5.2018 n. 9 ha esaminato le modifiche apportate dall'art. 3 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) alla disciplina relativa al meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72). Fra i principali chiarimenti forniti si segnalano i seguenti:
- la scissione dei pagamenti non si applica alla liquidazione dei compensi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio (CTU); i consulenti, pertanto, sono tenuti a esercitare la rivalsa IVA e a emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia evidenziando che il pagamento avviene con denaro fornito dalla parte (o dalle parti) che il provvedimento del giudice individua;
- ai fini di tutelare il legittimo affidamento, la disciplina in esame ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione di quest'ultimo sul sito del Dipartimento delle Finanze;
- sono interessate dallo split payment anche le fondazioni sottoposte al controllo di soggetti pubblici attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa (es. fondazioni degli Ordini professionali).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 7.5.2018 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2018 - "Consulenze tecniche d’ufficio senza split payment" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego