| Nuova circolare sullo split payment
La circ. Agenzia delle Entrate 7.5.2018 n. 9 ha esaminato le modifiche apportate dall'art. 3 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) alla disciplina relativa al meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72). Fra i principali chiarimenti forniti si segnalano i seguenti:
- la scissione dei pagamenti non si applica alla liquidazione dei compensi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio (CTU); i consulenti, pertanto, sono tenuti a esercitare la rivalsa IVA e a emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia evidenziando che il pagamento avviene con denaro fornito dalla parte (o dalle parti) che il provvedimento del giudice individua;
- ai fini di tutelare il legittimo affidamento, la disciplina in esame ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione di quest'ultimo sul sito del Dipartimento delle Finanze;
- sono interessate dallo split payment anche le fondazioni sottoposte al controllo di soggetti pubblici attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa (es. fondazioni degli Ordini professionali).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 7.5.2018 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2018 - "Consulenze tecniche d’ufficio senza split payment" - Greco |