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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo   Data : 11/05/2018
Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo
L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 10.5.2018 n. 95624, ha determinato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR 602/73. A decorrere dal 15.5.2018, tali interessi saranno ridotti dal 3,50% al 3,01% in ragione annuale.
Si rammenta che detti interessi spettano quando il contribuente non paga gli importi intimati tramite cartella di pagamento o accertamento esecutivo nei termini di legge.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 10.5.2018 n. 95624 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2018 - "Dal 15 maggio interessi di mora al 3,01 per cento" – Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego