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13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
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14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
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Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Fatture elettroniche con date diverse   Data : 16/05/2018
Fatture elettroniche con date diverse
Le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, si intendono emesse nella data indicata sulla fattura stessa, in deroga a quanto attualmente disposto dall'art. 21 del DPR 633/72, secondo cui la fattura elettronica si intende emessa alla data di trasmissione o di messa a disposizione del documento nei confronti del destinatario.
In base alle nuove disposizioni, la fattura si intende emessa sia nell'ipotesi in cui il SdI rilascia una ricevuta di consegna, sia nell'ipotesi in cui il sistema rilascia una ricevuta attestante l'impossibilità di recapito.
Per eventuali rettifiche successive, in entrambi i casi, il fornitore dovrà emettere una nota di variazione che dovrà transitare necessariamente sul SdI.
La fattura si intende non emessa soltanto nell'ipotesi in cui il sistema rilascia una ricevuta di scarto. In tal caso, la nota di variazione eventualmente emessa per "stornare" la fattura nella contabilità del fornitore non dovrà transitare dal SdI, in quanto la fattura originaria non è mai stata presa in carico dal sistema.
Occorre però osservare che in una nota congiunta del 15.5.2018, ANC e Confimi Industria, commentando il provvedimento 89757/2018 in tema di fatturazione elettronica, sottolineano come le “asincronie” fra la data di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, la data di ricezione del SdI e quella di recapito al destinatario possano far ritenere sostenibile “il non contrasto del requisito dell’arrivo/possesso della fattura (C.M. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98”.
Nel documento si legge infatti come, al fine dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del diritto alla detrazione, possa essere sufficiente che il possesso della fattura “risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell’IVA”.
ANC e Confimi Industria sottolineano come, nella circostanza in cui il 31 maggio il cessionario proceda all’acquisto di un bene e nella stessa data il cedente emetta e trasmetta la fattura elettronica al SdI, questa potrebbe essere recapitata al cessionario successivamente, ad esempio il 1° giugno.
Se non fosse concessa al cessionario la possibilità di esercitare la detrazione con riferimento al mese di maggio, verrebbe violato il principio della detrazione immediata previsto dall’art. 179 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il soggetto passivo “opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2018 - "Correzioni delle fatture elettroniche sul canale SdI" - Confente – Gentina - nota congiunta Confimi Industria e ANC 15.5.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2018 - "La fattura elettronica aiuta la “retro imputazione” dell’IVA" - Bilancini 
Sezione:   Autore : S.M.Perego