Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
10/01/2018 Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
31/08/2015 Il processo tributario riprende il 1° settembre S.M.Perego
04/07/2016 Il quadro RW alla prova di Unico 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fatture elettroniche con date diverse   Data : 16/05/2018
Fatture elettroniche con date diverse
Le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, si intendono emesse nella data indicata sulla fattura stessa, in deroga a quanto attualmente disposto dall'art. 21 del DPR 633/72, secondo cui la fattura elettronica si intende emessa alla data di trasmissione o di messa a disposizione del documento nei confronti del destinatario.
In base alle nuove disposizioni, la fattura si intende emessa sia nell'ipotesi in cui il SdI rilascia una ricevuta di consegna, sia nell'ipotesi in cui il sistema rilascia una ricevuta attestante l'impossibilità di recapito.
Per eventuali rettifiche successive, in entrambi i casi, il fornitore dovrà emettere una nota di variazione che dovrà transitare necessariamente sul SdI.
La fattura si intende non emessa soltanto nell'ipotesi in cui il sistema rilascia una ricevuta di scarto. In tal caso, la nota di variazione eventualmente emessa per "stornare" la fattura nella contabilità del fornitore non dovrà transitare dal SdI, in quanto la fattura originaria non è mai stata presa in carico dal sistema.
Occorre però osservare che in una nota congiunta del 15.5.2018, ANC e Confimi Industria, commentando il provvedimento 89757/2018 in tema di fatturazione elettronica, sottolineano come le “asincronie” fra la data di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, la data di ricezione del SdI e quella di recapito al destinatario possano far ritenere sostenibile “il non contrasto del requisito dell’arrivo/possesso della fattura (C.M. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98”.
Nel documento si legge infatti come, al fine dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del diritto alla detrazione, possa essere sufficiente che il possesso della fattura “risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell’IVA”.
ANC e Confimi Industria sottolineano come, nella circostanza in cui il 31 maggio il cessionario proceda all’acquisto di un bene e nella stessa data il cedente emetta e trasmetta la fattura elettronica al SdI, questa potrebbe essere recapitata al cessionario successivamente, ad esempio il 1° giugno.
Se non fosse concessa al cessionario la possibilità di esercitare la detrazione con riferimento al mese di maggio, verrebbe violato il principio della detrazione immediata previsto dall’art. 179 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il soggetto passivo “opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2018 - "Correzioni delle fatture elettroniche sul canale SdI" - Confente – Gentina - nota congiunta Confimi Industria e ANC 15.5.2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2018 - "La fattura elettronica aiuta la “retro imputazione” dell’IVA" - Bilancini 
Sezione:   Autore : S.M.Perego