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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
04/04/2016 INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego

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Titolo: INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni   Data : 16/05/2018
INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni
Con la circ. 69/2018, l'INPS detta le istruzioni operative per richiedere la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave in riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Tale agevolazione rientra tra quelle previste dalla L. 81/2017, in cui sono state introdotte misure volte all'ampliamento del sistema di "welfare sociale" a disposizione degli esercenti attività di lavoro autonomo non imprenditoriale.
In particolare, l'agevolazione spetta in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni e può essere protratta per un massimo di 2 anni. Al termine del periodo di sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati dall'inizio della fruizione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Quanto alle modalità per usufruire dell'agevolazione, il committente deve:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (si tratta dei 2/3 a carico dell'azienda committente);
- effettuare il versamento in un'unica soluzione o a rate (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi 2 anni dall'inizio dell'evento.
Specularmente, il professionista deve:
- indicare nel quadro RR, sez. II, l'importo della contribuzione sospesa:
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta;
- presentare all'Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento alle stesse condizioni e con lo stesso termine validi per il committente.
INPS 11.5.2018 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2018 - "Domanda di sospensione dei contributi nel Cassetto professionisti" - Marasciuolo - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego