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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni   Data : 16/05/2018
INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni
Con la circ. 69/2018, l'INPS detta le istruzioni operative per richiedere la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave in riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Tale agevolazione rientra tra quelle previste dalla L. 81/2017, in cui sono state introdotte misure volte all'ampliamento del sistema di "welfare sociale" a disposizione degli esercenti attività di lavoro autonomo non imprenditoriale.
In particolare, l'agevolazione spetta in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni e può essere protratta per un massimo di 2 anni. Al termine del periodo di sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati dall'inizio della fruizione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Quanto alle modalità per usufruire dell'agevolazione, il committente deve:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (si tratta dei 2/3 a carico dell'azienda committente);
- effettuare il versamento in un'unica soluzione o a rate (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi 2 anni dall'inizio dell'evento.
Specularmente, il professionista deve:
- indicare nel quadro RR, sez. II, l'importo della contribuzione sospesa:
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta;
- presentare all'Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento alle stesse condizioni e con lo stesso termine validi per il committente.
INPS 11.5.2018 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2018 - "Domanda di sospensione dei contributi nel Cassetto professionisti" - Marasciuolo - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego