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22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 In arrivo le segnalazioni di anomalia rilevate dall’Agenzia delle Entrate sullo spesometro S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni   Data : 16/05/2018
INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni
Con la circ. 69/2018, l'INPS detta le istruzioni operative per richiedere la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave in riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Tale agevolazione rientra tra quelle previste dalla L. 81/2017, in cui sono state introdotte misure volte all'ampliamento del sistema di "welfare sociale" a disposizione degli esercenti attività di lavoro autonomo non imprenditoriale.
In particolare, l'agevolazione spetta in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni e può essere protratta per un massimo di 2 anni. Al termine del periodo di sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati dall'inizio della fruizione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Quanto alle modalità per usufruire dell'agevolazione, il committente deve:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (si tratta dei 2/3 a carico dell'azienda committente);
- effettuare il versamento in un'unica soluzione o a rate (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi 2 anni dall'inizio dell'evento.
Specularmente, il professionista deve:
- indicare nel quadro RR, sez. II, l'importo della contribuzione sospesa:
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta;
- presentare all'Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento alle stesse condizioni e con lo stesso termine validi per il committente.
INPS 11.5.2018 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2018 - "Domanda di sospensione dei contributi nel Cassetto professionisti" - Marasciuolo - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego