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05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego
04/11/2017 Tassativa la rideterminazione degli acconti per i semplificati S.M.Perego
28/01/2014 Tassazioni immobili non locati o consessi in comodato gratuito per l'anno 2013 news S.M.Perego
22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Terreni agricoli esclusi da IMU S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego

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Titolo: INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni   Data : 16/05/2018
INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni
Con la circ. 69/2018, l'INPS detta le istruzioni operative per richiedere la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave in riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Tale agevolazione rientra tra quelle previste dalla L. 81/2017, in cui sono state introdotte misure volte all'ampliamento del sistema di "welfare sociale" a disposizione degli esercenti attività di lavoro autonomo non imprenditoriale.
In particolare, l'agevolazione spetta in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni e può essere protratta per un massimo di 2 anni. Al termine del periodo di sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati dall'inizio della fruizione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Quanto alle modalità per usufruire dell'agevolazione, il committente deve:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (si tratta dei 2/3 a carico dell'azienda committente);
- effettuare il versamento in un'unica soluzione o a rate (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi 2 anni dall'inizio dell'evento.
Specularmente, il professionista deve:
- indicare nel quadro RR, sez. II, l'importo della contribuzione sospesa:
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta;
- presentare all'Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento alle stesse condizioni e con lo stesso termine validi per il committente.
INPS 11.5.2018 n. 69 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2018 - "Domanda di sospensione dei contributi nel Cassetto professionisti" - Marasciuolo - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego