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26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

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Titolo: 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali   Data : 17/05/2018
730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali
Quando il contribuente si rivolge al CAF oppure all’intermediario per la compilazione del suo modello 730 deve consegnare tutti gli originali, siano esse fatture o scontrini, per poter usufruire delle detrazioni e/o delle deduzioni d’imposta.
Certo è che a differenza del precompilato messo a disposizione dall’AdE in cui si rilevano gli acquisti di farmaci ad uso umano oppure ad uso veterinario ai CAF ed agli intermediari è praticamente impossibile riconoscere la tipologia di spesa nella lettura dello scontrino stesso.
Gli scontrini rilasciati dalle farmacie non riportano alcuna descrizione che possa agevolare sia il contribuente stesso che i CAF e gli intermediari alla destinazione della spesa al rigo E1 oppure al rigo E8 da evidenziare con il codice 29.
In entrambi i casi la spesa ammessa in detrazione deve sottostare ad una franchigia minima pari ad euro 129,11 ed inoltre la detrazione per le spese veterinarie, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva, non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
Nelle informazioni messe a disposizione dell’AdE da parte delle farmacie la tipologia di spesa appare chiara ma così non è per i contribuenti. Occorre inoltre considerare che alcuni farmaci ad uso umano possono essere utilizzati anche per gli animali e viceversa.
Che senso ha continuare a recuperare il 19% solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi, inoltre, con la possibilità di vedersi contestare la detrazione da parte dell’AdE. Già in altre e numerose occasioni ho sostenuto che avrebbe più senso eliminare queste tipologie di detrazioni e riconoscere al contribuente un credito d’imposta nella misura, magari ridotta al 10%, direttamente al momento dell’acquisto. Il credito d’imposta a favore della farmacia potrebbe, dalla stessa, essere usufruito in compensazione nel modello F24.
Così facendo si avrebbe un notevole risparmio sia da parte del contribuente, sia da parte dei CAF e degli intermediari, ma soprattutto da parte dell’Agenzia che non dovrebbe più procedere all’accertamento di cui all’art. 36-ter del DPR 600/72 spuntando scontrino per scontrino.
Stefano M. Perego – News su www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego