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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali   Data : 17/05/2018
730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali
Quando il contribuente si rivolge al CAF oppure all’intermediario per la compilazione del suo modello 730 deve consegnare tutti gli originali, siano esse fatture o scontrini, per poter usufruire delle detrazioni e/o delle deduzioni d’imposta.
Certo è che a differenza del precompilato messo a disposizione dall’AdE in cui si rilevano gli acquisti di farmaci ad uso umano oppure ad uso veterinario ai CAF ed agli intermediari è praticamente impossibile riconoscere la tipologia di spesa nella lettura dello scontrino stesso.
Gli scontrini rilasciati dalle farmacie non riportano alcuna descrizione che possa agevolare sia il contribuente stesso che i CAF e gli intermediari alla destinazione della spesa al rigo E1 oppure al rigo E8 da evidenziare con il codice 29.
In entrambi i casi la spesa ammessa in detrazione deve sottostare ad una franchigia minima pari ad euro 129,11 ed inoltre la detrazione per le spese veterinarie, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva, non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
Nelle informazioni messe a disposizione dell’AdE da parte delle farmacie la tipologia di spesa appare chiara ma così non è per i contribuenti. Occorre inoltre considerare che alcuni farmaci ad uso umano possono essere utilizzati anche per gli animali e viceversa.
Che senso ha continuare a recuperare il 19% solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi, inoltre, con la possibilità di vedersi contestare la detrazione da parte dell’AdE. Già in altre e numerose occasioni ho sostenuto che avrebbe più senso eliminare queste tipologie di detrazioni e riconoscere al contribuente un credito d’imposta nella misura, magari ridotta al 10%, direttamente al momento dell’acquisto. Il credito d’imposta a favore della farmacia potrebbe, dalla stessa, essere usufruito in compensazione nel modello F24.
Così facendo si avrebbe un notevole risparmio sia da parte del contribuente, sia da parte dei CAF e degli intermediari, ma soprattutto da parte dell’Agenzia che non dovrebbe più procedere all’accertamento di cui all’art. 36-ter del DPR 600/72 spuntando scontrino per scontrino.
Stefano M. Perego – News su www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego