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Data Titolo Sezione Autore
30/03/2017 Pubblicata in G.U. la proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
30/04/2018 Pubblicata la “Guida al visto di conformità” per il 730_2018 S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicata la nuova guida AdE 2018 per il c.d. “bonus mobili” S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicate le bozze dei modelli Redditi PF, SC, SP, ENC, Modello CNM, Modello IRAP 2018 S.M.Perego
30/12/2016 Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto S.M.Perego
09/03/2017 Pubblicate le disposizioni attuative per accedere al regime dei neo domiciliati S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali   Data : 17/05/2018
730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali
Quando il contribuente si rivolge al CAF oppure all’intermediario per la compilazione del suo modello 730 deve consegnare tutti gli originali, siano esse fatture o scontrini, per poter usufruire delle detrazioni e/o delle deduzioni d’imposta.
Certo è che a differenza del precompilato messo a disposizione dall’AdE in cui si rilevano gli acquisti di farmaci ad uso umano oppure ad uso veterinario ai CAF ed agli intermediari è praticamente impossibile riconoscere la tipologia di spesa nella lettura dello scontrino stesso.
Gli scontrini rilasciati dalle farmacie non riportano alcuna descrizione che possa agevolare sia il contribuente stesso che i CAF e gli intermediari alla destinazione della spesa al rigo E1 oppure al rigo E8 da evidenziare con il codice 29.
In entrambi i casi la spesa ammessa in detrazione deve sottostare ad una franchigia minima pari ad euro 129,11 ed inoltre la detrazione per le spese veterinarie, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva, non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
Nelle informazioni messe a disposizione dell’AdE da parte delle farmacie la tipologia di spesa appare chiara ma così non è per i contribuenti. Occorre inoltre considerare che alcuni farmaci ad uso umano possono essere utilizzati anche per gli animali e viceversa.
Che senso ha continuare a recuperare il 19% solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi, inoltre, con la possibilità di vedersi contestare la detrazione da parte dell’AdE. Già in altre e numerose occasioni ho sostenuto che avrebbe più senso eliminare queste tipologie di detrazioni e riconoscere al contribuente un credito d’imposta nella misura, magari ridotta al 10%, direttamente al momento dell’acquisto. Il credito d’imposta a favore della farmacia potrebbe, dalla stessa, essere usufruito in compensazione nel modello F24.
Così facendo si avrebbe un notevole risparmio sia da parte del contribuente, sia da parte dei CAF e degli intermediari, ma soprattutto da parte dell’Agenzia che non dovrebbe più procedere all’accertamento di cui all’art. 36-ter del DPR 600/72 spuntando scontrino per scontrino.
Stefano M. Perego – News su www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego