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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
04/11/2015 Omessa dichiarazione – trascorsi 90 giorni scatta il penale S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali   Data : 17/05/2018
730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali
Quando il contribuente si rivolge al CAF oppure all’intermediario per la compilazione del suo modello 730 deve consegnare tutti gli originali, siano esse fatture o scontrini, per poter usufruire delle detrazioni e/o delle deduzioni d’imposta.
Certo è che a differenza del precompilato messo a disposizione dall’AdE in cui si rilevano gli acquisti di farmaci ad uso umano oppure ad uso veterinario ai CAF ed agli intermediari è praticamente impossibile riconoscere la tipologia di spesa nella lettura dello scontrino stesso.
Gli scontrini rilasciati dalle farmacie non riportano alcuna descrizione che possa agevolare sia il contribuente stesso che i CAF e gli intermediari alla destinazione della spesa al rigo E1 oppure al rigo E8 da evidenziare con il codice 29.
In entrambi i casi la spesa ammessa in detrazione deve sottostare ad una franchigia minima pari ad euro 129,11 ed inoltre la detrazione per le spese veterinarie, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva, non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
Nelle informazioni messe a disposizione dell’AdE da parte delle farmacie la tipologia di spesa appare chiara ma così non è per i contribuenti. Occorre inoltre considerare che alcuni farmaci ad uso umano possono essere utilizzati anche per gli animali e viceversa.
Che senso ha continuare a recuperare il 19% solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi, inoltre, con la possibilità di vedersi contestare la detrazione da parte dell’AdE. Già in altre e numerose occasioni ho sostenuto che avrebbe più senso eliminare queste tipologie di detrazioni e riconoscere al contribuente un credito d’imposta nella misura, magari ridotta al 10%, direttamente al momento dell’acquisto. Il credito d’imposta a favore della farmacia potrebbe, dalla stessa, essere usufruito in compensazione nel modello F24.
Così facendo si avrebbe un notevole risparmio sia da parte del contribuente, sia da parte dei CAF e degli intermediari, ma soprattutto da parte dell’Agenzia che non dovrebbe più procedere all’accertamento di cui all’art. 36-ter del DPR 600/72 spuntando scontrino per scontrino.
Stefano M. Perego – News su www.essepigroup.it
Sezione:   Autore : S.M.Perego