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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica   Data : 22/05/2018
Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica
Con la circ. 18.5.2018 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cedere la detrazione spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES possono essere cedute da tutti i soggetti a prescindere da quali interventi sono stati eseguiti.
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva ulteriore cessione del credito.
In generale, i contribuenti non possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, salvo che rientrino tra i c.d. "incapienti".
In relazione al numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, inoltre, il trasferimento deve essere limitato a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2018 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2018 - "Ecobonus cedibile anche a chi esercita lavoro autonomo o d’impresa" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego