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22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 In arrivo le segnalazioni di anomalia rilevate dall’Agenzia delle Entrate sullo spesometro S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica   Data : 22/05/2018
Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica
Con la circ. 18.5.2018 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cedere la detrazione spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES possono essere cedute da tutti i soggetti a prescindere da quali interventi sono stati eseguiti.
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva ulteriore cessione del credito.
In generale, i contribuenti non possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, salvo che rientrino tra i c.d. "incapienti".
In relazione al numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, inoltre, il trasferimento deve essere limitato a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2018 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2018 - "Ecobonus cedibile anche a chi esercita lavoro autonomo o d’impresa" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego