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12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
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Titolo: Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica   Data : 22/05/2018
Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica
Con la circ. 18.5.2018 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cedere la detrazione spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES possono essere cedute da tutti i soggetti a prescindere da quali interventi sono stati eseguiti.
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva ulteriore cessione del credito.
In generale, i contribuenti non possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, salvo che rientrino tra i c.d. "incapienti".
In relazione al numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, inoltre, il trasferimento deve essere limitato a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2018 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2018 - "Ecobonus cedibile anche a chi esercita lavoro autonomo o d’impresa" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego