Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica   Data : 22/05/2018
Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica
Con la circ. 18.5.2018 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cedere la detrazione spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES possono essere cedute da tutti i soggetti a prescindere da quali interventi sono stati eseguiti.
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva ulteriore cessione del credito.
In generale, i contribuenti non possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, salvo che rientrino tra i c.d. "incapienti".
In relazione al numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, inoltre, il trasferimento deve essere limitato a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2018 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2018 - "Ecobonus cedibile anche a chi esercita lavoro autonomo o d’impresa" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego