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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica   Data : 22/05/2018
Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica
Con la circ. 18.5.2018 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cedere la detrazione spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES possono essere cedute da tutti i soggetti a prescindere da quali interventi sono stati eseguiti.
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva ulteriore cessione del credito.
In generale, i contribuenti non possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, salvo che rientrino tra i c.d. "incapienti".
In relazione al numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, inoltre, il trasferimento deve essere limitato a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2018 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2018 - "Ecobonus cedibile anche a chi esercita lavoro autonomo o d’impresa" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego