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Data Titolo Sezione Autore
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018   Data : 22/05/2018
La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018
Operazioni relative ai primi due trimestri del 2018 - Modalità e termini di trasmissione
Il termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) relativa al 1° trimestre 2018 scadrebbe il 31.5.2018. I soggetti passivi IVA, tuttavia, hanno la facoltà di comunicare tutte le operazioni registrate nel 1° semestre 2018 entro il giorno 1.10.2018 (in quanto il 30.9.2018 cade di domenica). L'Autore rileva, fra l'altro, che:
- non sono previsti particolari obblighi per esercitare l'opzione relativa all'invio della predetta comunicazione con cadenza semestrale vale, pertanto, il comportamento concludente (art. 1 del DPR 442/97);
- l'esercizio dell'opzione, verosimilmente, dovrà essere comunicato nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018 da presentare entro il 30.4.2019 (art. 2 del DPR 442/97);
- l'opzione dovrebbe essere vincolante per un solo anno, seppur tale questione non sembra rilevante considerato che l'adempimento dovrebbe essere soppresso, a partire dal prossimo anno, a fronte dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.
Fonte: Notiziario Eutekne - Provvedimento Agenzia Entrate 5.2.2018 n. 29190
Sezione:   Autore : S.M.Perego