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Data Titolo Sezione Autore
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018   Data : 22/05/2018
La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018
Operazioni relative ai primi due trimestri del 2018 - Modalità e termini di trasmissione
Il termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) relativa al 1° trimestre 2018 scadrebbe il 31.5.2018. I soggetti passivi IVA, tuttavia, hanno la facoltà di comunicare tutte le operazioni registrate nel 1° semestre 2018 entro il giorno 1.10.2018 (in quanto il 30.9.2018 cade di domenica). L'Autore rileva, fra l'altro, che:
- non sono previsti particolari obblighi per esercitare l'opzione relativa all'invio della predetta comunicazione con cadenza semestrale vale, pertanto, il comportamento concludente (art. 1 del DPR 442/97);
- l'esercizio dell'opzione, verosimilmente, dovrà essere comunicato nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018 da presentare entro il 30.4.2019 (art. 2 del DPR 442/97);
- l'opzione dovrebbe essere vincolante per un solo anno, seppur tale questione non sembra rilevante considerato che l'adempimento dovrebbe essere soppresso, a partire dal prossimo anno, a fronte dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.
Fonte: Notiziario Eutekne - Provvedimento Agenzia Entrate 5.2.2018 n. 29190
Sezione:   Autore : S.M.Perego