Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Nel 2016 IMU e TASI al 75% sui contratti di locazione a canone concordato S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fatture elettroniche – Novità dal Forum   Data : 22/05/2018
Fatture elettroniche – Novità dal Forum
La fattura elettronica non si considera validamente emessa in caso di scarto del file in formato XML da parte del Sistema di Interscambio. Ne consegue che:
- al cedente o prestatore può essere irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del DLgs. 471/97 per l'omessa fatturazione (art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015);
- il cessionario o committente deve verificare la corretta emissione dalla fattura elettronica a cura della controparte, poiché, in caso di mancata o irregolare fatturazione, è tenuto ad attivare la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (emissione di autofattura "denuncia" in formato elettronico).
Con riguardo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) si rileva l'esistenza di una discrasia fra la periodicità mensile dell'adempimento e le sanzioni applicabili in ragione trimestrale in caso di dati omessi, incompleti o inesatti (art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97).
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, ha definito alcune attività riservate agli altri intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, tra cui i Dottori Commercialisti.
Costituisce attività riservata ai fornitori o ai clienti, nonché agli intermediari abilitati muniti di apposita delega, la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche inserite nell'area ad esse destinata nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, gli intermediari abilitati possono eseguire il censimento dell'indirizzo telematico prescelto dai clienti per la ricezione delle fatture nel Sistema di Interscambio (in questo modo non deve essere comunicato ai fornitori l'aggiornamento dall'indirizzo telematico, ad esempio perché è cambiato un dato anagrafico).
Il cliente può conferire o revocare la propria delega all'intermediario abilitato mediante le funzionalità disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia stessa.
Altresì si riportano alcune delle indicazioni emerse nel corso dell'ultima sessione del forum nazionale sulla fatturazione elettronica, svoltosi in data 18.5.2018.
In particolare, si chiarisce che:
- per le cessioni di GPL e metano, dall'1.7.2018, non sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, ma il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA;
- l'indicazione in fattura della targa dei veicoli per i quali viene effettuato il rifornimento sarà in alcuni casi obbligatoria, ad esempio ai fini della fruizione del credito d'imposta per le accise;
- la conservazione elettronica delle fatture garantita dall'Agenzia delle Entrate avrà rilevanza sia ai fini fiscali che ai fini civilistici;
- all'interno della fattura occorrerà compilare in ogni caso il campo "codice destinatario".
Si dà conto, inoltre, della proposta di innalzare a 400 euro la soglia entro la quale è possibile emettere la fattura semplificata, nonché della proposta di adeguare le regole di fatturazione verso la Pubblica amministrazione alle nuove regole della fatturazione elettronica tra "privati".
Viene infine annunciato il rilascio:
- di una nuova versione delle specifiche tecniche per l'emissione e trasmissione delle fatture elettroniche;
- dei primi applicativi gratuiti per la predisposizione delle fatture;
- di una guida operativa sul tema.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 8 - Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.5.2018 - "Sanzioni piene per l’invio irregolare al SdI della fattura elettronica" - Gazzera – Greco - Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2018 - "Il software del commercialista consente la fattura elettronica" - Confente - Zanini
Sezione:   Autore : S.M.Perego