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Titolo: Fatture elettroniche – Novità dal Forum   Data : 22/05/2018
Fatture elettroniche – Novità dal Forum
La fattura elettronica non si considera validamente emessa in caso di scarto del file in formato XML da parte del Sistema di Interscambio. Ne consegue che:
- al cedente o prestatore può essere irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del DLgs. 471/97 per l'omessa fatturazione (art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015);
- il cessionario o committente deve verificare la corretta emissione dalla fattura elettronica a cura della controparte, poiché, in caso di mancata o irregolare fatturazione, è tenuto ad attivare la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (emissione di autofattura "denuncia" in formato elettronico).
Con riguardo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) si rileva l'esistenza di una discrasia fra la periodicità mensile dell'adempimento e le sanzioni applicabili in ragione trimestrale in caso di dati omessi, incompleti o inesatti (art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97).
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, ha definito alcune attività riservate agli altri intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, tra cui i Dottori Commercialisti.
Costituisce attività riservata ai fornitori o ai clienti, nonché agli intermediari abilitati muniti di apposita delega, la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche inserite nell'area ad esse destinata nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, gli intermediari abilitati possono eseguire il censimento dell'indirizzo telematico prescelto dai clienti per la ricezione delle fatture nel Sistema di Interscambio (in questo modo non deve essere comunicato ai fornitori l'aggiornamento dall'indirizzo telematico, ad esempio perché è cambiato un dato anagrafico).
Il cliente può conferire o revocare la propria delega all'intermediario abilitato mediante le funzionalità disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia stessa.
Altresì si riportano alcune delle indicazioni emerse nel corso dell'ultima sessione del forum nazionale sulla fatturazione elettronica, svoltosi in data 18.5.2018.
In particolare, si chiarisce che:
- per le cessioni di GPL e metano, dall'1.7.2018, non sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, ma il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA;
- l'indicazione in fattura della targa dei veicoli per i quali viene effettuato il rifornimento sarà in alcuni casi obbligatoria, ad esempio ai fini della fruizione del credito d'imposta per le accise;
- la conservazione elettronica delle fatture garantita dall'Agenzia delle Entrate avrà rilevanza sia ai fini fiscali che ai fini civilistici;
- all'interno della fattura occorrerà compilare in ogni caso il campo "codice destinatario".
Si dà conto, inoltre, della proposta di innalzare a 400 euro la soglia entro la quale è possibile emettere la fattura semplificata, nonché della proposta di adeguare le regole di fatturazione verso la Pubblica amministrazione alle nuove regole della fatturazione elettronica tra "privati".
Viene infine annunciato il rilascio:
- di una nuova versione delle specifiche tecniche per l'emissione e trasmissione delle fatture elettroniche;
- dei primi applicativi gratuiti per la predisposizione delle fatture;
- di una guida operativa sul tema.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 8 - Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.5.2018 - "Sanzioni piene per l’invio irregolare al SdI della fattura elettronica" - Gazzera – Greco - Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2018 - "Il software del commercialista consente la fattura elettronica" - Confente - Zanini
Sezione:   Autore : S.M.Perego