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14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
04/04/2016 INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego

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Titolo: Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali   Data : 23/05/2018
INPS esoneri previsti per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali
Con il messaggio 2082/2018, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'esonero contributivo per le aziende agricole che abbiano subito danni a causa di calamità naturali.
In particolare, si precisa che sono considerati imprenditori agricoli, ai fini della concessione del beneficio, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall'art. 2135 c.c., le seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A decorrere dal 20.5.2018 (data di entrata in vigore del DLgs. 82/2008) la misura dell'esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Fonte: Messaggio INPS 22.5.2018 n. 2082 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2018 - "Esonero contributivo per calamità solo a CD, coloni e mezzadri, IAP" – Marasciuolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego