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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali   Data : 23/05/2018
INPS esoneri previsti per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali
Con il messaggio 2082/2018, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'esonero contributivo per le aziende agricole che abbiano subito danni a causa di calamità naturali.
In particolare, si precisa che sono considerati imprenditori agricoli, ai fini della concessione del beneficio, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall'art. 2135 c.c., le seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A decorrere dal 20.5.2018 (data di entrata in vigore del DLgs. 82/2008) la misura dell'esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Fonte: Messaggio INPS 22.5.2018 n. 2082 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2018 - "Esonero contributivo per calamità solo a CD, coloni e mezzadri, IAP" – Marasciuolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego