Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
16/03/2018 Scade oggi il saldo IVA ma è possibile differirlo o rateizzarlo S.M.Perego
16/03/2018 Anche ingegnieri, architetti e geometri autorizzati alle trasmissioni telematiche per i contribuenti S.M.Perego
16/03/2018 Il sisma bonus non sempre si può applicare S.M.Perego
16/03/2018 Il nuovo Spesometro si fa semestralmente senza opzioni S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
16/03/2018 Fatturazione elettronica dei carburanti ancora nel limbo S.M.Perego
16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
20/03/2018 Riparte il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
20/03/2018 Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali   Data : 23/05/2018
INPS esoneri previsti per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali
Con il messaggio 2082/2018, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'esonero contributivo per le aziende agricole che abbiano subito danni a causa di calamità naturali.
In particolare, si precisa che sono considerati imprenditori agricoli, ai fini della concessione del beneficio, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall'art. 2135 c.c., le seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A decorrere dal 20.5.2018 (data di entrata in vigore del DLgs. 82/2008) la misura dell'esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Fonte: Messaggio INPS 22.5.2018 n. 2082 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2018 - "Esonero contributivo per calamità solo a CD, coloni e mezzadri, IAP" – Marasciuolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego