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21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego

Records 2041 to 2050 of 2397
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Titolo: Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali   Data : 23/05/2018
INPS esoneri previsti per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali
Con il messaggio 2082/2018, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'esonero contributivo per le aziende agricole che abbiano subito danni a causa di calamità naturali.
In particolare, si precisa che sono considerati imprenditori agricoli, ai fini della concessione del beneficio, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall'art. 2135 c.c., le seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A decorrere dal 20.5.2018 (data di entrata in vigore del DLgs. 82/2008) la misura dell'esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Fonte: Messaggio INPS 22.5.2018 n. 2082 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2018 - "Esonero contributivo per calamità solo a CD, coloni e mezzadri, IAP" – Marasciuolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego