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11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali   Data : 23/05/2018
INPS esoneri previsti per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali
Con il messaggio 2082/2018, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'esonero contributivo per le aziende agricole che abbiano subito danni a causa di calamità naturali.
In particolare, si precisa che sono considerati imprenditori agricoli, ai fini della concessione del beneficio, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall'art. 2135 c.c., le seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A decorrere dal 20.5.2018 (data di entrata in vigore del DLgs. 82/2008) la misura dell'esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Fonte: Messaggio INPS 22.5.2018 n. 2082 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2018 - "Esonero contributivo per calamità solo a CD, coloni e mezzadri, IAP" – Marasciuolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego