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Data Titolo Sezione Autore
22/06/2016 La c.d. “Societŕ di comodo” puň omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” č sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta   Data : 29/05/2018
I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta
Ai sensi dell'art. 1 co. 12 della L. 232/2016, la determinazione degli acconti IRPEF/IRES dovuti per i periodi d'imposta 2017 e 2018 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative alla proroga dei super-ammortamenti, agli iper-ammortamenti e alla correlata maggiorazione per i beni immateriali.
Pertanto, come confermato anche dalla circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo Economico 4/2017 (§ 7) in ordine agli acconti dello scorso anno, ai fini del versamento degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2018, nessun ricalcolo deve essere operato con riferimento ai super-ammortamenti dei beni acquistati nel 2015 e 2016, ove nel 2017 siano state dedotte quote "maggiorate" di ammortamento.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2018 - "I super-ammortamenti complicano il ricalcolo degli acconti" - Alberti - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego