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09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica   Data : 31/05/2018
Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica
Con riguardo all'applicazione dall'1.7.2018 dell'obbligo di fatturazione elettronica anche alle cessioni di carburanti destinati a motori per imbarcazioni da diporto, la circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 non ha fornito specifici chiarimenti, essendosi limitata a precisare che tale obbligo si applica ai carburanti destinati a motori per "autotrazione".
Gli Autori rilevano che le seguenti considerazioni portano a ritenere che le cessioni sopra descritte debbano essere documentate mediante fattura elettronica:
- seppur il significato letterale del termine "autotrazione" appaia ricomprendere i soli veicoli gommati, tale interpretazione restrittiva non sembra confermata da Cass. 18.5.2017 n. 12532, la quale ha sancito che i combustibili per "autotrazione" sono quelli "destinati ad alimentare i veicoli per i quali il propulsore imprima al mezzo un movimento autonomo, che cioè prescinda da spinte o da sollecitazioni esterne";
- nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 è stato precisato che l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, ai fini della detraibilità dell'IVA a partire dall'1.7.2018, riguarda gli acquisti di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, imbarcazioni da diporto e veicoli stradali a motore (art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.5.2018, p. 23 - "Barche, rifornimento con e-fattura" - Tosoni - Ranocchi
Sezione:   Autore : S.M.Perego