| Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica
Con riguardo all'applicazione dall'1.7.2018 dell'obbligo di fatturazione elettronica anche alle cessioni di carburanti destinati a motori per imbarcazioni da diporto, la circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 non ha fornito specifici chiarimenti, essendosi limitata a precisare che tale obbligo si applica ai carburanti destinati a motori per "autotrazione".
Gli Autori rilevano che le seguenti considerazioni portano a ritenere che le cessioni sopra descritte debbano essere documentate mediante fattura elettronica:
- seppur il significato letterale del termine "autotrazione" appaia ricomprendere i soli veicoli gommati, tale interpretazione restrittiva non sembra confermata da Cass. 18.5.2017 n. 12532, la quale ha sancito che i combustibili per "autotrazione" sono quelli "destinati ad alimentare i veicoli per i quali il propulsore imprima al mezzo un movimento autonomo, che cioè prescinda da spinte o da sollecitazioni esterne";
- nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 è stato precisato che l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, ai fini della detraibilità dell'IVA a partire dall'1.7.2018, riguarda gli acquisti di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, imbarcazioni da diporto e veicoli stradali a motore (art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.5.2018, p. 23 - "Barche, rifornimento con e-fattura" - Tosoni - Ranocchi |