Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2009 Modifiche ai modelli ministeriali news
04/02/2009 Interessi creditori news
20/05/2016
03/09/2009 news
10/04/2009 Contrasto all'evazione news
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate
02/02/2009 Unico Mini news Agenzia delle Entrate
20/02/2017 Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione s
18/05/2009 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate news S. M. Perego
08/03/2017 Dall’1.1.2017 GE.RI.CO sostituito dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) S..Perego

Records 1 to 10 of 2397
Next Last

 

Titolo: Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione   Data : 05/07/2018
Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione
Nella C.M. 13/E del 2.7.2018 al § 1.5 si riporta chiaramente che la fattura elettronica deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del medesimo giorno in cui è avvenuta la cessione del bene e/o la prestazione di servizio.
Nello stesso paragrafo si parla di un invio “con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta”.
Considerato che lo SdI ha a disposizione 5 giorni per effettuare i controlli e che l’AdE ha riconosciuto la possibilità, entro gli stessi 5 giorni di poter procedere, in caso di scarto, ad una nuova emissione, occorre evidenziare che i 5 giorni si sovrappongano tra di loro limitando al cedente/prestatore la possibilità di rettificare/correggere la fattura inviata.
L’Ulteriore considerazione consiste nel fatto che ai fini Iva, per il cessionario/committente, rileva la data di consegna o di messa a disposizione nel sito dell’AdE e la sua lettura ai fini della sua corretta deducibilità. Ci si può allora domandare se il minimo ritardo può essere usufruito anche dal cessionario/committente.
Purtroppo non abbiamo alcun un parametro di riferimento per il c.d. “minimo ritardo”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego