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27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/01/2016 Le CU che non rientrano nel 730 Precompilato si possono trasmettere entro il 1.8.2016 S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
08/04/2016 Le dimissioni on-line presentano profili critici S.M.Perego
15/10/2015 Le donazioni delle partecipazioni sociali sono esenti? S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
02/11/2015 Le ferie devo essere godute e non pagate S.M.Perego
27/04/2017 Le guide dell’Agenzia, sebbene aggiornate, sono ancora incomplete S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione   Data : 05/07/2018
Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione
Nella C.M. 13/E del 2.7.2018 al § 1.5 si riporta chiaramente che la fattura elettronica deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del medesimo giorno in cui è avvenuta la cessione del bene e/o la prestazione di servizio.
Nello stesso paragrafo si parla di un invio “con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta”.
Considerato che lo SdI ha a disposizione 5 giorni per effettuare i controlli e che l’AdE ha riconosciuto la possibilità, entro gli stessi 5 giorni di poter procedere, in caso di scarto, ad una nuova emissione, occorre evidenziare che i 5 giorni si sovrappongano tra di loro limitando al cedente/prestatore la possibilità di rettificare/correggere la fattura inviata.
L’Ulteriore considerazione consiste nel fatto che ai fini Iva, per il cessionario/committente, rileva la data di consegna o di messa a disposizione nel sito dell’AdE e la sua lettura ai fini della sua corretta deducibilità. Ci si può allora domandare se il minimo ritardo può essere usufruito anche dal cessionario/committente.
Purtroppo non abbiamo alcun un parametro di riferimento per il c.d. “minimo ritardo”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego