Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/04/2016 Nuovo “Desktop telematico” oneri e dolori S.M.Perego
13/04/2015 Nuovo assegno per i nati nel 2015 news S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego
20/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
23/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
24/09/2015 Nuovo modello APE dall'1.10.2015 S.M.Perego
03/09/2009 Nuovo modello di adesione ai verbali di constatazione e inviti al contradditorio news S.M.Perego
18/11/2014 Nuovo modello ISEE news S.M.Perego
26/03/2018 Nuovo modello per la “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” S.M.Perego
02/11/2009 Nuovo modello per lo Scudo fiscale news S.M.Perego

Records 1731 to 1740 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione   Data : 05/07/2018
Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione
Nella C.M. 13/E del 2.7.2018 al § 1.5 si riporta chiaramente che la fattura elettronica deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del medesimo giorno in cui è avvenuta la cessione del bene e/o la prestazione di servizio.
Nello stesso paragrafo si parla di un invio “con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta”.
Considerato che lo SdI ha a disposizione 5 giorni per effettuare i controlli e che l’AdE ha riconosciuto la possibilità, entro gli stessi 5 giorni di poter procedere, in caso di scarto, ad una nuova emissione, occorre evidenziare che i 5 giorni si sovrappongano tra di loro limitando al cedente/prestatore la possibilità di rettificare/correggere la fattura inviata.
L’Ulteriore considerazione consiste nel fatto che ai fini Iva, per il cessionario/committente, rileva la data di consegna o di messa a disposizione nel sito dell’AdE e la sua lettura ai fini della sua corretta deducibilità. Ci si può allora domandare se il minimo ritardo può essere usufruito anche dal cessionario/committente.
Purtroppo non abbiamo alcun un parametro di riferimento per il c.d. “minimo ritardo”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego