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Data Titolo Sezione Autore
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
28/01/2019 I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA S.M.Perego
30/01/2019 Fattura elettronica per omaggi e autoconsumo nelle FAQ di Assosoftware S.M.Perego
30/01/2019 Come rettificare le fatture elettroniche inviate S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione   Data : 05/07/2018
Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione
Nella C.M. 13/E del 2.7.2018 al § 1.5 si riporta chiaramente che la fattura elettronica deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del medesimo giorno in cui è avvenuta la cessione del bene e/o la prestazione di servizio.
Nello stesso paragrafo si parla di un invio “con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta”.
Considerato che lo SdI ha a disposizione 5 giorni per effettuare i controlli e che l’AdE ha riconosciuto la possibilità, entro gli stessi 5 giorni di poter procedere, in caso di scarto, ad una nuova emissione, occorre evidenziare che i 5 giorni si sovrappongano tra di loro limitando al cedente/prestatore la possibilità di rettificare/correggere la fattura inviata.
L’Ulteriore considerazione consiste nel fatto che ai fini Iva, per il cessionario/committente, rileva la data di consegna o di messa a disposizione nel sito dell’AdE e la sua lettura ai fini della sua corretta deducibilità. Ci si può allora domandare se il minimo ritardo può essere usufruito anche dal cessionario/committente.
Purtroppo non abbiamo alcun un parametro di riferimento per il c.d. “minimo ritardo”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego