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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego
03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego

Records 451 to 460 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione   Data : 05/07/2018
Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione
Nella C.M. 13/E del 2.7.2018 al § 1.5 si riporta chiaramente che la fattura elettronica deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del medesimo giorno in cui è avvenuta la cessione del bene e/o la prestazione di servizio.
Nello stesso paragrafo si parla di un invio “con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta”.
Considerato che lo SdI ha a disposizione 5 giorni per effettuare i controlli e che l’AdE ha riconosciuto la possibilità, entro gli stessi 5 giorni di poter procedere, in caso di scarto, ad una nuova emissione, occorre evidenziare che i 5 giorni si sovrappongano tra di loro limitando al cedente/prestatore la possibilità di rettificare/correggere la fattura inviata.
L’Ulteriore considerazione consiste nel fatto che ai fini Iva, per il cessionario/committente, rileva la data di consegna o di messa a disposizione nel sito dell’AdE e la sua lettura ai fini della sua corretta deducibilità. Ci si può allora domandare se il minimo ritardo può essere usufruito anche dal cessionario/committente.
Purtroppo non abbiamo alcun un parametro di riferimento per il c.d. “minimo ritardo”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego