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12/01/2010 Nuovi modelli Iva news S.M.Perego
22/01/2010 Approvazione modelli di dichiarazione news S.M.Perego
22/01/2010 Comunicazione annuale IVA news S.M.Perego
29/01/2010 Denuncia variazione terreni news S.M.Perego
29/01/2010 Risparmio energetico 55% news S.M.Perego
23/02/2010 Certificazione delle spese sanitarie news S.M.Perego
23/02/2010 In vigore il decreto che recepisce le direttive UE news S.M.Perego
23/02/2010 Il rilascio del CUD scade il 1° marzo news S.M.Perego
24/02/2010 Disponibile il software INTRASTAT news S.M.Perego

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Titolo: Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione   Data : 05/07/2018
Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione
Nella C.M. 13/E del 2.7.2018 al § 1.5 si riporta chiaramente che la fattura elettronica deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del medesimo giorno in cui è avvenuta la cessione del bene e/o la prestazione di servizio.
Nello stesso paragrafo si parla di un invio “con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta”.
Considerato che lo SdI ha a disposizione 5 giorni per effettuare i controlli e che l’AdE ha riconosciuto la possibilità, entro gli stessi 5 giorni di poter procedere, in caso di scarto, ad una nuova emissione, occorre evidenziare che i 5 giorni si sovrappongano tra di loro limitando al cedente/prestatore la possibilità di rettificare/correggere la fattura inviata.
L’Ulteriore considerazione consiste nel fatto che ai fini Iva, per il cessionario/committente, rileva la data di consegna o di messa a disposizione nel sito dell’AdE e la sua lettura ai fini della sua corretta deducibilità. Ci si può allora domandare se il minimo ritardo può essere usufruito anche dal cessionario/committente.
Purtroppo non abbiamo alcun un parametro di riferimento per il c.d. “minimo ritardo”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego