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10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego

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Titolo: Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo   Data : 16/07/2018
Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo
Con la circ. 12.7.2018 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017, relativa alla determinazione del valore dei c.d. "beni significativi" ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, ha efficacia retroattiva.
Viene altresì precisato che:
- eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto devono essere abbandonate dagli Uffici, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti;
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della disposizione;
- non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate.
Pertanto, osservano gli Autori, possono verificarsi situazioni diverse. Ad esempio, se è stato emesso un avviso di accertamento e i termini per il ricorso non sono ancora decorsi, è opportuno presentare all'Ufficio competente un'istanza di autotutela con cui richiedere l'annullamento dell'atto illegittimo.
Se invece il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento e ha presentato ricorso alla Commissione tributaria, lo stesso può presentare all'Ufficio un'istanza di autotutela per chiederne l'annullamento, essendo venuto meno il presupposto impositivo. Se questa viene accolta, vi sarà l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; in caso contrario, secondo gli Autori, si potrebbe depositare una memoria ad hoc con la quale ribadire la novità introdotta dalla legge di bilancio 2018.
Si precisa, a tal proposito, che la categoria dei beni significativi assume rilevanza soltanto nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ex art. 31 lett. a) e b) della L. 457/78 su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Per le fattispecie diverse, riguardanti gli interventi di recupero di cui all'art. 31 lett. c) e d) della L. 457/78 (quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), l'aliquota del 10% si applica ai sensi del n. 127-quaterdecies di cui alla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Nell'ambito della circolare si precisa, inoltre, che:
- l'installazione o sostituzione di una parte staccata di un bene significativo già installato non comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 e il valore del bene va incluso nel valore della prestazione resa;
- le tapparelle e le zanzariere sono, di norma, funzionalmente autonome rispetto agli infissi installati nell'ambito di un intervento di recupero, per cui il relativo valore va ricompreso in quello della prestazione di servizi.
Fonte: L. 205/2017, Art. 1, comma 19 - Circ. Agenzia delle Entrate 12.7.2018 n. 15 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2018 - "Per i beni significativi conta la prevalente destinazione abitativa" – Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego