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01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
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02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo   Data : 16/07/2018
Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo
Con la circ. 12.7.2018 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017, relativa alla determinazione del valore dei c.d. "beni significativi" ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, ha efficacia retroattiva.
Viene altresì precisato che:
- eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto devono essere abbandonate dagli Uffici, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti;
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della disposizione;
- non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate.
Pertanto, osservano gli Autori, possono verificarsi situazioni diverse. Ad esempio, se è stato emesso un avviso di accertamento e i termini per il ricorso non sono ancora decorsi, è opportuno presentare all'Ufficio competente un'istanza di autotutela con cui richiedere l'annullamento dell'atto illegittimo.
Se invece il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento e ha presentato ricorso alla Commissione tributaria, lo stesso può presentare all'Ufficio un'istanza di autotutela per chiederne l'annullamento, essendo venuto meno il presupposto impositivo. Se questa viene accolta, vi sarà l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; in caso contrario, secondo gli Autori, si potrebbe depositare una memoria ad hoc con la quale ribadire la novità introdotta dalla legge di bilancio 2018.
Si precisa, a tal proposito, che la categoria dei beni significativi assume rilevanza soltanto nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ex art. 31 lett. a) e b) della L. 457/78 su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Per le fattispecie diverse, riguardanti gli interventi di recupero di cui all'art. 31 lett. c) e d) della L. 457/78 (quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), l'aliquota del 10% si applica ai sensi del n. 127-quaterdecies di cui alla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Nell'ambito della circolare si precisa, inoltre, che:
- l'installazione o sostituzione di una parte staccata di un bene significativo già installato non comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 e il valore del bene va incluso nel valore della prestazione resa;
- le tapparelle e le zanzariere sono, di norma, funzionalmente autonome rispetto agli infissi installati nell'ambito di un intervento di recupero, per cui il relativo valore va ricompreso in quello della prestazione di servizi.
Fonte: L. 205/2017, Art. 1, comma 19 - Circ. Agenzia delle Entrate 12.7.2018 n. 15 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2018 - "Per i beni significativi conta la prevalente destinazione abitativa" – Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego