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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche   Data : 16/07/2018
La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche
Secondo Cass. 21.6.2018 n. 16365, è valida la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'istruttoria prefallimentare presso un indirizzo PEC, comunicato dalla società al Registro delle imprese, inattivo, stante l'attestazione di avvenuta consegna (c.d. RAC).
La ricevuta, infatti, costituisce un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto al destinatario (fatta salva la dimostrazione della non imputabilità dell'evento) e grava sulla società stessa l'onere di verificare che il gestore dell'indirizzo abbia concretamente attivato la casella informatica PEC.
Fonte: Cass. 21.6.2018 n. 16365 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2018 - "Valida la notifica PEC anche se il destinatario non riceve il messaggio" – Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego