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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche   Data : 16/07/2018
La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche
Secondo Cass. 21.6.2018 n. 16365, è valida la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'istruttoria prefallimentare presso un indirizzo PEC, comunicato dalla società al Registro delle imprese, inattivo, stante l'attestazione di avvenuta consegna (c.d. RAC).
La ricevuta, infatti, costituisce un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto al destinatario (fatta salva la dimostrazione della non imputabilità dell'evento) e grava sulla società stessa l'onere di verificare che il gestore dell'indirizzo abbia concretamente attivato la casella informatica PEC.
Fonte: Cass. 21.6.2018 n. 16365 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2018 - "Valida la notifica PEC anche se il destinatario non riceve il messaggio" – Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego