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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
28/09/2015 Aggiornati gli indici del nuovo Redditometro S.M.Perego

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Titolo: La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche   Data : 16/07/2018
La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche
Secondo Cass. 21.6.2018 n. 16365, è valida la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'istruttoria prefallimentare presso un indirizzo PEC, comunicato dalla società al Registro delle imprese, inattivo, stante l'attestazione di avvenuta consegna (c.d. RAC).
La ricevuta, infatti, costituisce un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto al destinatario (fatta salva la dimostrazione della non imputabilità dell'evento) e grava sulla società stessa l'onere di verificare che il gestore dell'indirizzo abbia concretamente attivato la casella informatica PEC.
Fonte: Cass. 21.6.2018 n. 16365 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2018 - "Valida la notifica PEC anche se il destinatario non riceve il messaggio" – Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego